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Il bollo dellautomobile Ecco chi non lo paga più
Handicap Una nuova circolare del ministero delle Finanze
Mi hanno detto che ci sono novità sull?esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per mezzi adattati a locomozione e a deambulazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Vorrei sapere come sono le attuali disposizioni vigenti in materia.
Pietro L., Firenze
Risponde Carlo Giacobini
Premetto che la risposta è lunga ed è divisa quindi in due parti.
Il ministero delle Finanze con la Circolare 186/E del 15 luglio 1998, ha precisato le indicazioni fornite in precedenza. Hanno diritto all?esenzione dal pagamento del bollo auto persone disabili con ridotta o impedita capacità motoria permanente. Tale agevolazione spetta anche ai familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico cioè che deve essere convivente e godere di un reddito imponibile inferiore ai 5.500.000 annui. Le provvidenze assistenziali (indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile o di lavoro, ecc.) non costituiscono reddito ai fini Irpef e non vanno, quindi, considerate. Sono escluse dall’agevolazione persone con disabilità intellettiva, psichica o sensoriale e i loro familiari. La circolare ha precisato che, ai fini di questa agevolazione, ?possono considerarsi portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall?art. 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.)?. Vedremo più avanti i risvolti pratici che questa interpretazione estensiva comporta. Indipendentemente dalla loro cilindrata, possono accedere ai benefici solo alcune tipologie di veicoli che sono espressamente previsti dalla Legge Finanziaria: motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Sono esclusi altri mezzi, quali per esempio, i caravan e i camper. Per fruire dell?esenzione, devono essere adattati alla guida o al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Infine, l?esenzione è valida per un solo veicolo.
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